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Animali in casa

Sapete come tenere un animale in casa ? (parte 2)


In merito alla possibilità che gli animali rechino disturbo o rischio di aggressione, questi sono elementi più diffusi in ambito urbano e in un contesto di vicinato: è nei condomini dove nascono a volte le discussioni più frequenti quando ad esempio un cane abbaia o un gatto fa i suoi versi perché in calore o per “difendere” il suo territorio da altri suoi simili o ancora “marcano” il circondario con schizzi di urina.

In questo caso, a fare un poco di ordine sui diritti degli animali e sui doveri dei proprietari ci pensa una legge (L.220/2012 di riforma del condominio) che introduce due concetti importanti: il primo modifica l’art. 1138 c.c., dove si stabilisce che un regolamento condominiale non può vietare la possibilità per un condòmino di possedere o detenere animali domestici; il secondo amplia il concetto di “animali domestici” e non più “animali da compagnia”.

È importante ricordare che i diritti degli animali generano rispettivi doveri per i proprietari; infatti sono proprio questi ultimi a rispondere del comportamento del loro animale domestico.

Quando si ha un animale in casa, specialmente in appartamento, i problemi di convivenza con i condòmini non mancano; attenzione dunque a tutti quei comportamenti che possono recare disturbo o fastidio al vicinato, perché se è vero che l’animale ha i suoi diritti, il proprietario ha il dovere di risolvere o evitare spiacevoli problemi, altrimenti se il vicino decide di denunciare la situazione, il proprietario dell’animale rischia una pena fino a 1 anno di arresto e un’ammenda fino a € 206.

In caso di odori troppo sgradevoli o imbrattamenti di aree comuni, si può arrivare persino all’allontanamento dell’animale dal condominio a seguito di segnalazione e successiva decisione del Giudice di Pace.

Si dice “cane che abbaia non morde” ma certamente può recare fastidio a qualcuno e se il cane ha diritto di esprimersi come può, anche i vicini hanno il diritto di riposare o non essere infastiditi dai suoi guaiti e latrati; in questo caso è il proprietario che ha il dovere di far tacere il proprio cane.

Se a lamentarsi è solo il vicino di pianerottolo o del piano adiacente, questi potrebbero chiedere al Giudice di Pace un risarcimento per il “fastidio” subito, mentre la situazione si complica se c’è una lamentela generale di tutti i condòmini o dei vicini delle case adiacenti; recentemente la Cassazione ha deciso che il reato di disturbo della quiete pubblica si configura quando un cane abbaia insistentemente e viene avvertito da tutto il condominio o dal vicinato. Il proprietario del cane deve evitare che sia arrecato disturbo ai vicini di casa, impedendo i rumori notturni molesti. Diversamente risponderà del reato previsto e punito dal “Ex Art. 659 codice penale, "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, che prevede l’arresto fino a 3 mesi e un’ammenda fino a € 309.

Per contro, l’animale ha il diritto a non essere minacciato; la legge vieta di maltrattare o uccidere un animale anche se reca fastidio o sporca e se questo dovesse accadere, il proprietario può sporgere denuncia alle autorità competenti e segnalare i responsabili che a questo punto rischierebbero una pena fino a 2 anni di carcere.


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