La risposta è affermativa purchè i nostri amici a 4 zampe non rechino fastidio al guidatore e non costituiscano una possibile fonte di distrazione con il veicolo in movimento.
La normativa che riguarda il trasporto di animali in auto è contenuta nel Codice della Strada, in particolare gli articoli 169 e 170 che contengono due punti specifici sull’argomento; il primo riguardante le automobili, il secondo invece è rivolto alle motociclette.
La normativa è stata aggiornata il 3 Giugno 2022 e nello specifico sono state modificate le sanzioni previste per chi trasporta animali domestici in auto o moto in modo non idoneo.
Inoltre, suggerisce qual è il modo migliore per viaggiare con cani e gatti anche in estate quando fa molto caldo.
Il Codice della Strada all’art. 169 comma 6 recita che sui veicoli diversi da quelli espressamente adibiti al trasporto di animali: “è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida”.
Pertanto, un cane può stare ovunque dentro l’abitacolo purchè non arrechi disturbo al conducente durante la guida. Il consiglio è quello di non lasciarlo libero di muoversi all’interno dell’abitacolo e nemmeno di tenerlo in braccio.
L’art. 169 comma 6 CdS considera anche altre eventualità, ovvero nello specifico recita quanto segue: “E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo…”, quindi una messa in sicurezza con altri dispositivi che possono essere gabbiette, contenitori specifici, reti divisorie, cinture di sicurezza da agganciare al collare o alla pettorina, ecc.
Chi a seguito di controllo delle forze dell’ordine non dovesse rispettare le disposizioni indicate, è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344 (comma 10).
È prevista la possibilità di poter installare sul proprio veicolo una rete o una barriera divisoria fissa ma in questo caso si dovrà essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri(Motorizzazione Civile) che dovrà annotare la modifica sul libretto di circolazione, pena il pagamento di una sanzione amministrativa da € 430 a € 1731 e il ritiro della carta di circolazione (Art. 78 CdS).
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