La risposta è certamente affermativa ma a condizioni estremamente chiare secondo il profilo legislativo, pena pesantissime sanzioni pecuniarie.
Esistono norme e leggi precise sul possesso delle tartarughe e ciò a causa della drastica diminuzione di esemplari di testuggini in tutto il pianeta.
A tal proposito vari paesi si sono accordati per fissare norme di caccia, importazione e commercio dei soggetti più a rischio; innanzi tutto la Convenzione di Washington (CITES) sottoscritta nel 1973 da 77 paesi, Italia compresa, che riguarda il commercio delle specie animali e vegetali a rischio di estinzione e la Convenzione di Berna, ratificata nel 1979 e nel 1981 veicolata nella legge in Italia, riguardante la salvaguardia di specie protette da qualsiasi forma di caccia, detenzione e commercio internazionale e nazionale. Questa direttiva annovera tutte le tartarughe d’acqua e di terra autoctone europee, ovvero: Testudinidae, Emydidae, Dermochelyidae, Cheloniidae, Trionychidae.
Dal 1996 è inoltre vietato allevare specie pericolose come alcuni serpenti, coccodrilli e diverse tipologie di tartarughe, come pure prelevare esemplari in natura; una violazione in tal senso prevede pesanti sanzioni amministrative fino ad arrivare a reati da codice penale (l’abbandono di tartarughe prevede una pena fino a tre anni di reclusione).
La normativa italiana sulle tartarughe fa riferimento alla legge 150/92 ed è bene sapere che la mancata denuncia entro i termini di legge o l’abbandono sono passibili di sanzioni, in particolare la mancata denuncia comporta una sanzione amministrativa da € 150 a € 20.000 mentre l’abbandono è punito con l’arresto fino a 3 anni o con l’ammenda da € 10.000 a € 150.000 .
Quindi cosa si deve fare in pratica per denunciare e regolarizzare la detenzione di tartarughe di terra? Secondo la legge, per le tartarughe in possesso da prima del 1995 non serve fare nulla, mentre per le altre è necessario inoculare un microchip per l’identificazione. Peccato però che per la Legge 150/92, la data limite entro la quale denunciare il possesso di esemplari di tartarughe del tipo “Testudo Hermanni” (ovvero la nota specie di tartarughe di terra) era il 31 Dicembre 1995 !
Cosa succede per le tartarughe non denunciate dopo tale data ? Per chi possiede una tartaruga nata da Gennaio 1996 e non denunciata, le cose cambiano e…sono guai !
La legge che regolamenta gli esemplari di tartarughe domestiche è l’allegato A del regolamento comunitario n. 2724/2000 riferito al CITES ed è la convenzione scritta per la sopravvivenza delle testuggini europee come gli esemplari di “Testudo Hermanni”, “Testudo Graeca” e “Testudo Marginata”.
Da questo allegato si evince che non c’è la possibilità di entrare in possesso di una tartaruga di terra nata in libertà e trovata all’aperto. Quindi per detenere una tartaruga di terra in regola è necessario avere il documento CITES ed i documenti relativi all’inoculazione del microchip (sempre se nate dopo il 1.1.1996) oltre a possedere i documenti di cessione correttamente compilati in duplice copia.
Attenzione quindi a segnalare o portare ai Carabinieri Forestali un esemplare non in regola con i documenti perché in questo caso scatterebbe immediatamente il sequesto (confisca) dell’animale oltre ad una denuncia. Inoltre, per il tempo in cui il soggetto viene trattenuto sarà anche obbligatorio concorrere alle spese di mantenimento.
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